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Tutela della proprieta’ in tema di immissioni ex art. 844 cod. civ. nei confronti della pubblica amministrazione e rapporto con le discipline speciali in tema di ambiente

L’azione di tutela della proprietà dalle immissioni dei vicini che superino la normale tollerabilità (art. 844 Cod. Civ.) è esperibile anche nei confronti di una pubblica amministrazione o di un concessionario autostradale ed appartiene, anche in tal caso, alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U., sent., 06.09.2013 n. 20571; Cass. S.U., ord., 20.10.2014 n. 22116), non investendo atti autoritativi dell’amministrazione ma un’attività soggetta al principio del neminem laedere (tra le altre, Cass., Sez. II, 12.11.2018 n. 28893).

Detta domanda è volta all’eliminazione delle cause delle immissioni o all’adozione di misure per farle rientrare nei limiti della normale tollerabilità.

L’indicazione, operata dall’art. 844 Cod. Civ., dei modi di immissione (fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti) non è tassativa.

La casistica di applicazione della disposizione in questione comprende dunque casi di immissioni: di rumore (Cass. 23807/2009, secondo cui devono considerarsi intollerabili le immissioni superiori di tre decibel al rumore di fondo provenienti da un condizionatore di aria installato al servizio dell’immobile sito nel condominio, per cui ne deve essere ordinata la rimozione); olfattive, di sostanze nocive, di fumo, di polvere o comunque di inquinanti dell’aria e rilevanti ai fini igienico-sanitari o ambientali.

Per quanto riguarda il rapporto con le normative speciali in tema di inquinamento e ambiente, si è affermato che il rispetto delle stesse non significa di per sé che l’immissione sia tollerabile ai sensi dell’art. 844 Cod. Civ. e che le due normative hanno finalità diverse (interessi pubblici, da una parte e tutela della proprietà dall’altra). D’altra parte, normalmente il mancato rispetto della normativa tecnica pubblicistica comporta anche la non tollerabilità delle immissioni secondo i criteri dell’art. 844 Cod. Civ..

Post Author: carlo.maggioni2@gmail.com